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Comune di Manziana

Le convivenze di fatto

Le convivenze di fatto (art. 1 , commi 36-65), possono riguardare sia coppie omosessuali sia eterosessuali.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto deve essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Manziana, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza.
Gli interessati non devono essere legati tra loro, né con altre persone, da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Come istituire la convivenza di fatto:
Le coppie che intendono costituire una convivenza di fatto devono compilare e sottoscrivere un modulo in cui dichiarano i requisiti sopra indicati. La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti.
Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
La convivenza di fatto può terminare in seguito a dichiarazione di cessazione dei legami affettivi di coppia da parte anche di uno solo dei componenti, o d’ufficio in caso di eventi oggettivi (matrimonio/unione civile dei conviventi tra loro o con altre persone; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio).
La dichiarazione può essere inoltrata:
– via PEC: anagrafe.comunemanziana@pec.it;
– via fax al n. 06.99674021 ;
– via posta raccomandata all’indirizzo del Comune o a mano presso l’Ufficio Protocollo (Largo Fara, snc – 00066 Manziana (RM).

L’inoltro via PEC è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione debitamente compilata, recante le firme autografe e delle copie dei documenti d’identità dei dichiaranti e trasmissione tramite PEC;
b) sottoscrizione della dichiarazione debitamente compilata con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite PEC.

Sono estese ai conviventi di fatto una serie di prerogative spettanti ai coniugi. Si tratta di diritti previsti dall’ordinamento penitenziario reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero, la possibilità di designare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per tutto quanto attiene alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie. Le coppie conviventi di fatto, inoltre, hanno la facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all’ufficio anagrafe del comune di residenza.

– Diritti: i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

– Potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

– Diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”

– Diritti all’assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

– Impresa familiare: si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

– Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: è esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

– Risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”

– Il contratto di convivenza: i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive.

– Contenuto del contratto.
Il contratto può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale); 
  • minore età di uno dei conviventi; 
  • interdizione di una delle parti; 
  • condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale; 
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; 
  • morte di uno dei contraenti.
    La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato.

 

Il diritto agli alimenti:
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c. (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale). Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo. In base all’art. citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

Di seguito le due dichiarazioni per la costituzione e cessazione della convivenza di fatto

– Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto 
– Dichiarazione per la cessazione della convivenza di fatto

UFFICIO

Settore Amministrativo – Ufficio Anagrafe, stato civile, elettorale e statistica

Responsabile del Servizio: dott.ssa Annalisa Viola

tel. 06.99674042
fax. 06.99674021 
email: info@comune.manziana.rm.it

PEC: anagrafe.comunemanziana@pec.it

ORARI: lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00; lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00