Assegno di maternità per l’anno 2022
Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 5 febbraio 2022, le rivalutazioni, per l’anno 2022 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità.
Non rientra invece nell’assegno unico universale, l’Assegno di maternità – introdotto dall’art. 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – riconosciuto per le nascite, gli affidi e le adozioni senza affidamento.
L’assegno sarà erogato dall’INPS dopo presentazione di apposita domanda in Comune.
La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo e secondo le modalità dallo stesso indicate.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60, parametro utilizzato per definire chi può presentare domanda al proprio Comune, è pari a 17.416,66 euro.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è pari a euro 354,73 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.773,65, Il limite ISEE, parametro utilizzato per definire chi può presentare domanda al proprio Comune, è pari a 17.747,58 euro.
I richiedenti non dovranno beneficiare di alcun trattamento previdenziale o altro assegno di maternità.
All’Istanza deve essere allegata la documentazione sotto elencata:
• Certificazione ISEE (comprende il Certificato ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica), che può essere richiesta gratuitamente presso tutti i CAAF o Patronati oppure in tutte le sedi INPS. Nel caso in cui la certificazione ISEE riporta “Omissioni/Difformità”, L’Ente erogatore potrà richiedere idonea documentazione, atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta deve essere presentata, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, per i casi di adozione o affidamento pre-adottivo, con le seguenti modalità:
• presso il Protocollo del Comune;
• a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo mail info@comune.manziana.rm.it ovvero a mezzo
Servizio Postale all’indirizzo L.go G.Fara, 1 00066 Manziana (Rm).
Al pagamento dell’assegno provvede l’INPS.
Le domande dovranno pervenire entro i termini perentori sopra indicati. Non potranno essere prese in considerazione le domande che perverranno oltre i termini, pur se spedite prima della scadenza.
Per le richieste escluse dal beneficio verrà pubblicato un elenco all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale con le motivazioni del rigetto. Non sarà inviata comunicazione al domicilio dell’utente.
Il D.L. 201/2011 impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori ai 1000 €. Pertanto, per importi superiori a 1000 €, è necessario richiedere il pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale riportando l’IBAN nell’allegato modulo di richiesta .
NB: per l’accredito il conto deve essere intestato al Richiedente.
Norme di riferimento
L.448/98 art. 66 e successive modifiche ed integrazioni; D.lvo 151/2001 art. 74;
L’assegno di maternità è pari a 5 mensilità.
Sul portale dell’INPS è possibile calcolare le spettanze (per i possessori di PIN) inserendo il reddito ISE, la scala di equivalenza che si trova nel Certificato ISEE e il numero di mesi.
Modulistica
Modulo per richiedere l’assegno di maternità