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Comune di Manziana

Si ricorda la validità dell’ordinanza sul favismo: massima attenzione e collaborazione da parte di tutti

 
 

Si informano i Cittadini che, dopo avere constatato che nel territorio comunale risiedono persone affette da favismo e che per loro il solo contatto con fave e loro derivati e piselli (e/o la sola percezione dell’odore dei medesimi o l’inalazione del loro polline durante il periodo dell’inflorescenza), può causare gravi crisi emolitiche che possono mettere in pericolo anche la vita, anche quest’anno è emanata un’ordinanza specifica che prevede:

1) Il divieto assoluto a chiunque, di coltivare fave e loro derivati e piselli, nei centri abitati di Manziana e della frazione di Quadroni;

2) Il divieto assoluto a chiunque di coltivare fave e loro derivati e piselli nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri da :
– ogni istituzione scolastica pubblica e privata, di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili nido;
– tutti gli edifici e luoghi pubblici, compresi cimiteri, centri sportivi, luoghi di culto, uffici postali, Stazione Carabinieri, Polizia Locale di Manziana, strutture sanitarie pubbliche e private, parchi pubblici; tutte le abitazioni delle persone affette dalla patologia in questione;

3) Che i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto, con termine immediato dalla data di pubblicazione e diffusione della presente ordinanza, eliminino tutto il tipo di coltura in questione e in caso di loro inadempienza, il Comune provvederà coattivamente all’espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni de quibus, con addebito al proprietario del fondo, delle spese sostenute dall’Ente;

4) Che la vendita di fave fresche e loro derivati, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30X40 cm., recanti la seguente dicitura: “AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO. IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA ED ESPOSTE FAVE FRESCHE”;

5) Che per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e di vendita. Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico mentre per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita;

6) Che ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al punto 5, è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse;

7) Che i cittadini che intendano coltivare fave e loro derivati in siti al di fuori dei centri urbani, dovranno accertarsi, presso il Comune, che in detti siti non sia attivo il divieto di coltivazione di fave e similari;

8) Che per le zone non indicate nella presente ordinanza è possibile l’adozione di appositi provvedimenti, su presentazione da parte degli interessati di specifica istanza motivata correlata da documentazione medica;

Si specifica inoltre che è previsto un controllo sul territorio e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i trasgressori.

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